conto_termico_814x180Il Nuovo Conto Termico (DM 16/2/2016), in vigore dal 31 maggio 2016, supera alcune criticità del vecchio sistema di incentivazione e diventa finalmente uno strumento appetibile per le Amministrazioni Pubbliche ma anche per i privati. Le Regole Applicative del GSE verranno emanate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (cioè entro fine luglio) ma già da oggi è possibile fare alcune valutazioni sulle caratteristiche del nuovo decreto.

Il vecchio sistema è stato fallimentare nonostante la forma di incentivazione fosse appetibile: un bonifico annuale sul conto corrente in un arco di tempo relativamente breve (max 5 anni), che poteva risultare più interessante delle Detrazioni Fiscali 65% (cioè mancate uscite) su 10 anni! A riprova del sostanziale fallimento basti dire che, ad oggi, è stato utilizzato solamente circa il 10% delle risorse messe a disposizione del primo Conto Termico, che erano equivalenti alle risorse stanziate dal Nuovo Decreto. Anche se tale % è destinata ad aumentare nei prossimi due mesi, è chiaro che i risultati complessivi non possono essere valutati positivamente. Il fallimento è da ascriversi ad alcune ragioni principali:

  1. minori remunerazioni rispetto alle Detrazioni Fiscali 65%;
  2. complessità burocratica
  3. poca affidabilità per le Pubbliche Amministrazioni, nel caso in cui queste non avessero avuto risorse iniziali sufficienti per coprire l’intero investimento.

Col Nuovo Conto Termico queste problematiche, almeno sulla carta, sono state superate: l’incentivo è in generale diventato più remunerativo (ad eccezione del solare termico) soprattutto per quanto riguarda le pompe di calore; sono state introdotte semplificazioni procedurali e, grazie all’intervento di ANCI, il sistema è diventato utile anche per quelle Amministrazioni che non hanno a bilancio risorse iniziali sufficienti per coprire l’intero investimento (richiesta a preventivo).

Tra le semplificazioni introdotte segnaliamo il Catalogo degli apparecchi domestici, cioè un elenco di apparecchiature di piccola taglia (caldaie a condensazione e dispositivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili) che avranno accesso a procedure semplificate. Tali procedure saranno definite dal GSE nelle Regole Applicative. Le aziende produttrici potranno iscrivere alcuni dei loro prodotti in tale elenco, che sarà pubblicato dal GSE entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Per quanto riguarda i privati, sono stati stanziati 700 milioni di € e i beneficiari sono persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che possono accedere all’incentivo anche tramite una ESCO. Gli interventi incentivati in ambito privato sono:

  1. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
  2. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
  3. installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 mq è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
  4. sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
  5. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore

Per quanto riguarda gli interventi incentivati in ambito privato, il Nuovo Conto Termico riguarda essenzialmente il mercato della sostituzione (ad eccezione del solare termico, per cui si parla anche di installazione) e gli interventi incentivati sono rimasti praticamente gli stessi del vecchio Conto. La principale novità consiste nell’estensione dell’incentivo ai sistemi ibridi a pompe di calore, cioè impianti dotati di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblati in fabbrica o factory made.

Inoltre si parla esclusivamente di impianti per la climatizzazione invernale, sempre ad eccezione del solare termico, del quale invece vengono incentivati anche impianti industriali solar cooling, impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Per quanto riguarda il solare termico c’è una sovrapposizione del campo di applicazione delle Detrazioni Fiscali 65% ma queste prevedono un massimale di 60.000€, il che rende il Nuovo Conto Termico maggiormente conveniente al crescere della taglia dell’impianto.

Per quanto riguarda le biomasse, possono essere sostituiti esclusivamente generatori alimentati da biomassa, gasolio, carbone e olio combustibile. Fanno eccezione solo le Aziende Agricole situate in aree non metanizzate, a cui è concessa anche la sostituzione di generatori a GPL a patto che i nuovi generatori a biomassa rispettino determinati standard qualitativi relativamente agli inquinanti atmosferici (particolato, COV, ecc.). Infatti, l’impatto ambientale degli impianti di combustione delle biomasse non è nullo e, di fatto, il Nuovo Conto Termico ne tiene conto imponendo varie limitazioni all’ottenimento degli incentivi per questa tipologia di interventi.

L’entità dell’incentivo concesso dipende, secondo un principio di proporzionalità, dall’energia erogata dall’impianto. Tale energia non è direttamente misurata, bensì viene stimata attraverso un calcolo convenzionale. Infatti, per gli impianti di produzione di energia termica, non è ancora possibile mettere in relazione l’incentivo all’energia realmente prodotta (come già avviene per le rinnovabili elettriche) in quanto la contabilizzazione del calore prodotto non è ad oggi una procedura automatizzata e/o integrata negli impianti. Ciononostante, anche per stimolare un’evoluzione tecnologica in tal senso, il Nuovo Conto Energia introduce, per impianti superiori a una certa taglia, l’obbligo di contabilizzazione del calore. Tale obbligo è finalizzato unicamente alla comunicazione dei dati al GSE.

L’incentivo complessivamente erogato non potrà superare il 65% delle spese d’investimento e sarà spalmato su 2 o 5 anni, in relazione alla dimensione dell’impianto. Eccezione interessante: se l’importo complessivo dell’incentivo è inferiore a 5.000€, questi possono essere richiesti in 1 unica rata.

Infine, sono incentivate in misura del 50% le spese sostenute per le prestazioni professionali relative a diagnosi energetiche e APE, per l’intervento per cui si richiede l’incentivo. Tali spese non concorrono alla determinazione del massimale di incentivo concedibile.

Per una sintesi schematica delle opportunità del Nuovo Conto Termico potete scaricare il nostro approfondimento.

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