Amianto

In Italia con la Legge n. 257 del 27 marzo 1992 è stata vietata l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto. Con il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994 è stato istituito l’obbligo di nomina del Responsabile del Controllo e Della Manutenzione dei Manufatti Contenenti Amianto (MCA) ancora in uso, da parte del proprietario dell’edificio o del responsabile dell’attività che vi si svolge (DM 6/9/94 – Allegato 1 – Articolo 4a). Il Responsabile Amianto ha il compito di valutare lo stato di conservazione dei MCA, tenerli regolarmente monitorati, prevederne la rimozione o l’opportuna manutenzione, informare le persone interessate sul corretto comportamento da tenere in presenza di MCA.

Non vige invece alcun obbligo di rimozione dei (MCA) ancora in uso, eccetto nei casi in cui un edificio debba essere oggetto di ristrutturazione o demolizione: in questi casi gli interventi devono sempre essere preceduti dalla rimozione dell’amianto stesso (DM 6/9/94 – Allegato 1, art. 3d).

I rischi correlati all’amianto dipendono strettamente dalla friabilità del manufatto, dal suo stato di conservazione nonché dal contesto in cui è situato. La sola presenza dell’amianto non rappresenta sempre un pericolo. Il pericolo deriva dalla presenza di fibre libere di amianto negli ambienti di vita e di lavoro e ciò costituisce un rischio per la salute oramai conosciuto: l’esposizione per periodi più o meno lunghi a seconda della tipologia del manufatto può produrre effetti dannosi, gravi ed irreversibili. La particolarità dell’amianto risiede infatti nella sua capacità di sfaldarsi in fibre sottilissime e inalabili quando viene lavorato o manipolato. Nei manufatti le fibre di amianto possono essere libere o debolmente legate (amianto in matrice “friabile”) oppure fortemente legate in una matrice stabile e solida (amianto in matrice “compatta”).

Il rilascio delle fibre nell’aria può avvenire anche in occasione di manipolazione dei materiali che le contengono, di una loro lavorazione, oppure spontaneamente. Il rilascio avviene spontaneamente in presenza di materiali friabili, di materiali diventati tali a causa delle condizioni di uso e d’impiego (tempo di installazione, tipologia di installazione e di uso, esposizione ad agenti atmosferici, stress termici. dilavamento, ecc.) o di materiali sottoposti a sollecitazioni meccaniche tali da favorire il distacco di fibre (vibrazioni, urti, ecc.).

In conseguenza di ciò occorre porre la massima attenzione per la valutazione di situazioni caratterizzate dalla presenza di amianto e per attività che possano disturbare tali materiali al fine di evitare che fibre di amianto si distacchino dalle matrici in cui sono inglobate disperdendosi nell’aria.

FONTI:

Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 – Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27/3/1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

Cavariani F., D’Orsi F. Il responsabile amianto. EPC Editore. 2014.

Di Cosimo M.C., Amianto: guida pratica per la gestione dei manufatti. EdilTecnico. 2016.

I servizi che offriamo in questo ambito sono:

  • Responsabile per il Controllo e la Manutenzione dei MCA
  • Valutazione dello stato di conservazione dei MCA
  • Valutazione del rischio connesso alla presenza di amianto
  • Redazione del programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto (MCA).